Nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per gli Studi Professionali del 2024, è stato incluso un benefit ulteriore che si va a sommare alle altre corresponsioni in busta paga.


Una tantum per la vacanza contrattuale
Si tratta di un bonus una tantum per la vacanza contrattuale pari ad un valore di 400 euro. L’erogazione è prevista in due tranche: 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025. L’ulteriore vantaggio di questo bonus è che questa somma potrà essere erogata sotto forma di fringe benefit, sempre non imponibile fiscalmente, anziché direttamente in busta paga.
Calcolo effettivo dell'importo una tantum in busta paga o in fringe benefit
L'importo di 200 euro per ogni tranche è teorico. Il calcolo effettivo dipende dai mesi di anzianità del lavoratore tra aprile 2018 e febbraio 2024.
L'importo è pari a 2,82 euro per ogni mese lavorato. Ad esempio, chi ha lavorato ininterrottamente a tempo pieno durante questo periodo riceverà l'intero importo di 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025. I lavoratori part-time o coloro che sono stati assunti dopo aprile 2018 percepiranno un importo proporzionale alla loro anzianità e all’orario di lavoro.


Aumenti retributivi stabiliti dal CCNL studi professionali
Il contratto collettivo degli studi professionali, scaduto a dicembre 2018, è stato rinnovato il 16 febbraio 2024, dopo oltre 5 anni.
Accordi sindacali
Dal punto di vista economico, a marzo 2022, i sindacati avevano respinto la proposta di Confprofessioni, chiedendo un aumento che compensasse la forte inflazione dell'anno precedente (8,1% nel 2022 e 5,4% nel 2023).
L'accordo raggiunto prevede un aumento complessivo di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, con un riparametramento per gli altri livelli.
Questi aumenti verranno distribuiti in quattro tranche:
- 105 euro a marzo 2024
- 45 euro a ottobre 2024
- 45 euro a ottobre 2025
- 20 euro a dicembre 2026
Gli incrementi variano dai 187 euro per il quinto livello fino ai 303 euro mensili per i quadri.
Welfare aziendale
Per il welfare, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Cadiprof aumenterà di 5 euro per introdurre nuove prestazioni anche per i familiari dei dipendenti. Le coperture delle prestazioni saranno chiarite ulteriormente per le figure autonome non titolari. Inoltre, la quota di contribuzione alla bilateralità aumenta di 7 euro, portando il totale a 29 euro mensili da versare a Cadiprof ed Ebipro. Chi non aderisce alla bilateralità dovrà versare 43 euro mensili al lavoratore, e rimborsare al dipendente il medesimo importo che avrebbe ricevuto dal welfare di Cadiprof o Ebipro.
A chi si applica il CCNL studi professionali
Il CCNL studi professionali, rinnovato il 16 febbraio 2024, è applicabile agli studi professionali delle seguenti aree:
1 - Area Economico – Amministrativa
- Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Revisori Contabili, e professioni equivalenti.
2 - Area Giuridica
- Avvocati, Notai, e professioni equivalenti.
3 - Area Tecnica
- Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi, e professioni equivalenti.
4 - Area Medico – Sanitaria e Odontoiatrica
- Medici, Dentisti, Veterinari, Psicologi, Operatori Sanitari, Odontotecnici, e professioni equivalenti.
5 - Attività Professionali Intellettuali
- Attività professionali non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
Il contratto si applica a circa un milione di lavoratori subordinati, in prevalenza donne, impiegate in studi con meno di 10 dipendenti, oltre a 400 mila collaboratori e praticanti.


Estensioni della copertura del Contratto Nazionale Studi Professionali
Il precedente rinnovo del 2015, firmato da CONFPROFESSIONI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTuCS-UIL, aveva esteso la copertura previdenziale a titolari e collaboratori parasubordinati, aumentato il minimo contrattuale medio di 85 euro per il terzo livello, regolamentato il telelavoro, e fissato il rapporto tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, erano state stabilite percentuali di conferma per apprendisti: almeno il 20% per strutture fino a 50 dipendenti e il 50% per quelle più grandi.
Contratti a termine
Il nuovo contratto introduce due causali per l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi:
- Incrementi temporanei dell'attività
- Nei primi 36 mesi in occasione di avvio di nuove attività, aggregazione o fusione di attività
Lavoro agile
Il contratto disciplina sia il telelavoro (da casa) che il lavoro agile (da qualsiasi luogo). Viene recepito l'accordo del 2021 con alcuni adattamenti per la specificità degli studi professionali. L'accordo individuale obbligatorio deve stabilire in anticipo le giornate in presenza o da remoto, garantendo il diritto alla disconnessione e un orario flessibile con fasce di reperibilità.
Formazione e diritti
L’intesa garantisce il diritto individuale alla formazione, accessibile anche per le figure autonome non titolari, supportata dal fondo interprofessionale di settore. Sono stati migliorati i permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e per il diritto allo studio. Inoltre, è stata introdotta una giornata di permesso retribuito all’anno per la prevenzione della salute.
Sostegno alla genitorialità
Dal 1° gennaio 2025, il contratto integra il trattamento di maternità obbligatoria, permettendo di raggiungere il 90% della retribuzione. Inoltre, a neomamme e genitori con figli fino a 8 anni sarà data la priorità nello smartworking.
Apprendistato e praticantato
L'apprendistato professionalizzante potrà essere usato come strumento valido per il praticantato. L'uso dell'apprendistato come praticantato offre alle aziende l'opportunità di formare nuovi talenti direttamente secondo le proprie esigenze e quindi avere nuova forza lavoro già inserita negli standard operativi.
Ulteriori accordi specifici
Sono stati sottoscritti anche:
- Un accordo sulle relazioni sindacali, che definisce nuove agibilità
- Un accordo specifico per gli studi odontoiatrici regolamentando la figura del CSO (Collaboratore di Studio Odontoiatrico)
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo del CCNL studi professionali 2024.